Gentili colleghe e colleghi,
Il nostro ordina ha ricevuto dalla Prefettura di Cagliari la richiesta di due nominativi per individuare un membro effettivo della terza sessione della Commissione Censuaria Locale di Cagliari.
(vedi DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. 198)
Art. 2 Commissioni censuarie locali
1. Le commissioni censuarie locali sono articolate in sezioni di cui una competente in materia di catasto terreni, una competente in materia di catasto urbano e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati di cui all’articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Gli interessati dovranno far pervenire richiesta all’ordine con CV, i dati anagrafici, di residenza, telefono e posta elettronica. Inoltre dovranno compilare un’autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 in cui dichiarano il possesso dei requisiti di cui all’art.10 e di non sussistenza di incompatibilità di cui all’art. 11 del D.Lgs 198/2014.
Vi ringrazio per la collaborazione e vi riporto i due articoli per l’autocertificazione
Cordiali saluti
Il Presidente dell’Ordine
Michele Cascìu
Art. 10 Requisiti per la nomina a componente delle commissioni censuarie
1. I componenti delle commissioni censuarie devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o per contravvenzioni punite con pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver superato al momento della nomina 70 anni di età.
Art. 11 Incompatibilità
1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finchè permangono in attività di servizio o nell’esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali;
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;
d) i prefetti;
e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
g) coloro che esercitano abitualmente l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell’ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa.
2. Il componente di una commissione censuaria non può far parte di altre commissioni censuarie.
3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.